Certificazione Energetica APE: nuovo elemento necessario per la stesura del Certificato dal 1 Aprile 2017
Per informazioni o per richiedere il Certificato Energetico, clicca: RICHIEDI APE 
Molto probabilmente noto ai tecnici ed agli operatori del settore, molto meno sicuramente ai non tecnici o “profani” in materia, è il campo sito nell’Attestato APE sulla destra della scala di Classificazione Energetica. Tale sezione, denominata “Riferimenti”, riporta la Classe Energetica degli edifici simili a quello che viene certificato con l’Attestato, con riferimento ad edifici di nuova realizzazione, oppure esistenti. Tale dato serve, quindi, a fornire un metro di paragone chiaro e davvero immediato, relativamente all’Efficienza Energetica dell’edificio in oggetto rispetto alla media degli altri.
Il problema è stato, dalla data di entrata in vigore del decreto per il nuovo APE unico nazionale, che mentre per gli edifici nuovi era ovviamente possibile avere dei limiti di riferimento dettati chiaramente dalla normativa per l’efficienza delle nuove costruzioni, per quelli esistenti bisognava attendere di avere dei dati statistici sufficientemente ampi in base agli edifici certificati in precedenza. Ed il decreto aveva previsto, infatti, un periodo finestra nel quale predisporre tale database di informazioni.
Dal Primo Aprile 2017, quindi, è diventato obbligatorio inserire nell’ape il dato relativo al confronto della Prestazione Energetica dell’edificio in oggetto di certificazione con gli altri edifici esistenti analoghi, oltre al già presente dato di confronto con gli edifici simili nuovi. Infatti, nel Decreto (26 Giugno 2015) relativo all’Efficienza Energetica degli edifici ed al nuovo APE unico nazionale, veniva specificato che tale campo avrebbe dovuto essere operativo a entro 18 mesi dalla data di emissione (quindi, essendo entrato in vigore il 1 Ottobre 2015, a decorrere dal 1 Aprile 2017).
Nello specifico, nell’Allegato 1 del decreto linee guida, alla voce “comparazione della prestazione energetica degli immobili” veniva indicato, oltre alla data di operatività di tale elemento dell’APE, che l’adempimento di tale obbligo sarebbe stato possibile grazie alle informazioni messe a disposizione dall’ENEA, attraverso la creazione nel periodo finestra di una banca dati nazionale che potesse adempiere a tale statistica.
Il problema, però, è che l’ENEA stessa non ha provveduto a fornire tali dati alla scadenza prefissata dal decreto, tanto da giungere nei giorni scorsi alla scrittura di una interrogazione al Ministero dello Sviluppo Economico, da parte di tre parlamentari: attraverso tale interrogazione è stato richiesto l’accertamento delle motivazioni che hanno portato a tale inadempienza da parte dell’Ente.
L’ENEA, infatti, come disposto dalla legislazione 18 mesi fa, doveva realizzare il Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE), l’archivio unico nazionale nel quale fossero riversate le Certificazioni Energetiche da parte di tutte le Regioni e da cui, quindi, si sarebbero potute ricavare le informazioni di confronto obbligatorie dal Primo Aprile scorso.
E’ ipotizzabile, quindi, un probabile ritardo nel confluimento e gestione dei dati delle varie regioni. L’Enea ha giustificato il fatto sostenendo che, senza un numero significativo di Attestati di Prestazione Energetica, gli algoritmi di calcolo per l’individuazione dei valori medi per tipologia di edifici non avrebbero avuto informazioni sufficienti: non sarebbe stato facile, pertanto, fornire le informazioni utili per compilare il nuovo campo in maniera del tutto corretta ed appropriata.
L’11 Aprile 2017 l’ENEA, al riguardo, ha precisato che nelle more (nell’attesa, ndr) della disponibilità delle informazioni utili all’adempimento, le varie Regioni potranno accettare la Certificazione Energetica anche se riporterà la sezione “Riferimenti” non compilata.
Ma, a causa della prolungata contrarietà della Regione Veneto, ha allo stesso tempo poco dopo (19 Aprile) messo a disposizione l’algoritmo necessario al calcolo di tale dato dell’APE, per le regioni che riterranno immediatamente opportuno applicare tale disposizione.
Rimettiamo, di seguito, il prezioso link all’algoritmo in questione rilasciato dall’ENEA per il calcolo della nuova sezione obbligatoria “Riferimenti” dell’APE, che andrà per ora ovviamente calcolata manualmente (i produttori di software commerciali sono intanto già all’opera per l’implementazione dei loro programmi specializzati per il calcolo e predisposizione del Certificato Energetico con i nuovi parametri).
Di seguito il link: http://www.efficienzaenergetica.enea.it/news-eventi/enea-rende-disponibile-a-mise-e-regioni-l2019algoritmo-per-la-compilazione-della-sezione-201criferimenti201d-dell2019ape
La redazione
Per informazioni o per richiedere il Certificato Energetico, clicca: RICHIEDI APE 
Lo Studio Servizi Contatti
|