Jobs Act Partite Iva, ora è legge
Approvato definitivamente il disegno di legge per una maggior tutela dei lavoratori autonomi
Infortunio, Maternità e malattia
In caso di malattia, o infortunio, gli incarichi di lavoro continuativi con i committenti potranno essere “congelati” per cinque mesi, e non più considerati estinti; inoltre, se il professionista/autonomo sarà costretto ad allontanarsi dal lavoro per più di due mesi, potrà richiedere di interrompere il versamento dei contributi previdenziali fino ad un massimo di due anni, per poterli poi versare successivamente con modalità rateizzate e/o agevolate. Non più, quindi, essere costretti a versarli sempre e comunque, anche in caso di assenza forzata dal lavoro.
Viene inoltre stabilita una modifica dei requisiti dell’indennità di malattia, aumentando i beneficiari includendo anche coloro i quali abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale (limite di fatturato oltre il quale non è più necessario pagare i contributi pensionistici, in quanto relativamente alto), e disponendo che possano essere eventualmente esclusi dalla corresponsione dell’indennità soltanto i casi di durata inferiore a tre giorni. Saranno equiparate, infine, alla indennità da degenza ospedaliera i periodi di malattia derivanti da terapie oncologiche o da malattie croniche e degenerative.
In caso di maternità, il congedo con indennità viene esteso a sei mesi, dai tre attuali ed inoltre l’autonoma potrà al tempo stesso, se lo riterrà opportuno, continuare a fatturare, quindi a lavorare. La fruizione del “congedo parentale” così come sopra definito, potrà essere effettuata entro tre anni dalla nascita del figlio/a.
Disciplina dei tempi di riposo: all’interno dei contratti di collaborazione tra il datore della prestazione lavorativa ed il lavoratore autonomo, dovrà essere riconosciuto il “diritto alla disconnessione”, ossia stabilire chiaramente, e per iscritto, i periodi di riposo minimi da riconoscersi al professionista/lavoratore durante l’esecuzione della prestazione da parte dello stesso.
Inoltre
Certezza del pagamento: vengono stabiliti nuovi limiti all’interno della stesura del rapporto di collaborazione, tra cui l‘impossibilità di stabilire un pagamento delle fatture emesse oltre i 60 giorni dall’emissione (i contratti contenenti tale clausola saranno da considerarsi nulli);
Impossibilità per il committente di recedere dalla collaborazione senza un accordo con il lavoratore autonomo, senza un preavviso e senza la previsione di una somma risarcitoria;
Deducibilità totale delle spese sostenute per l’aggiornamento professionale: quindi corsi di formazione obbligatoria, aggiornamento, convegni etc, con un ampio limite di deducibilità pari a 10’000 Euro annui;
Possibilità anche per gli autonomi di partecipare ai bandi di finanziamento , fino ad ora riservati alle sole aziende, iscritte in camera di commercio: tale ultimo punto potrà per alcuni sembrare banale, ma comporta in realtà un grandissimo passo in avanti per lo sviluppo professionale in Italia e soprattutto per l’inserimento dei giovani professionisti, particolarmente nella aree economicamente più svantaggiate, i quali hanno fino ad oggi vistisi negati degli aiuti regolarmente, e disequamente, attribuiti dallo Stato per lo sviluppo delle attività imprenditoriali, trascurando le attività professionali e non valutandole, al contrario, in qualità di motore trainante per lo sviluppo dell’Eccellenza e dell’economia italiana.
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