Jobs Act Partite Iva, ora è legge

 

Approvato definitivamente il disegno di legge per una maggior tutela dei lavoratori autonomi

E’ passato al senato con grande maggioranza di favorevoli il nuovo provvedimento, che vuole andare a regolamentare ed in parte aumentare le tutele dei lavoratori con Partita IVA, quindi per definizione “Autonomi” e senza sufficienti forme di garanzia sociale (non poter lavorare = non poter guadagnare).
Il SI è venuto chiaramente delineandosi con 158 voti favorevoli e 9 contrari, mentre 45 sono stati gli astenuti (tra i quali Movimento 5 Stelle e Lega).

 

Anche se, in realtà, a parere dello scrivente non si può parlare di una vera e propria “rivoluzione sociale” che garantisca totale tranquillità in caso di impossibilità forzata al lavoro ai milioni di lavoratori autonomi Italiani (quindi senza un contratto di lavoro dipendente che prevede tutte le tutele di legge), si tratta comunque di un passo avanti importante: quanto meno perchè segna un cambio di passo nella volontà del legislatore di andare ad attenzionare le criticità lamentate da decenni da un sistema che, con l’avvento della crisi, ha visto estremizzarsi ulteriormente ed in maniera patologica le proprie difficoltà dovute ad importanti carenze legislative.

 

Basti pensare, e chi non ne conosce uno (direttamente all’interno del nucleo familiare o subito al di fuori di esso), ad un libero professionista/lavoratore autonomo che, già schiacciato dalla ridotta e meno qualificata richiesta di prodotti e/o servizi, sia vessato anche dal peso psicologico dovuto alla consapevolezza di non potersi mai fermare dall’attività lavorativa, neanche in caso di malattia, in quella che è diventata spesso e volentieri una vera e propria lotta alla sopravvivenza.

 

La riforma si attua in linea di principio a tutte le categorie di lavoratori autonomi, sia soprattutto a quelle che non hanno alcun ordine o collegio di tutela e che si appoggia sostanzialmente alla gestione Inps, sia a quelle che già hanno la “fortuna” di avere un ordine professionale e forme previdenziali private, quali ad esempio gli Ingegneri e gli Architetti, la cui cassa di previdenza ha ad oggi una situazione di bilancio piuttosto rosea e quindi con utili da poter reinvestire in maggiori tutele (InArCassa, ndr); anche la loro struttura previdenziale potrà/dovra adeguarsi alle nuove disposizioni qualora di livello inferiore.

 

 
Ma andiamo a vedere, quindi, quali sono i punti di sicuro miglioramento stabiliti dall’attuale riforma.

 

Infortunio, Maternità e malattia

 

In caso di malattia, o infortunio, gli incarichi di lavoro continuativi con i committenti potranno essere “congelati” per cinque mesi, e non più considerati estinti;  inoltre, se il professionista/autonomo sarà costretto ad allontanarsi dal lavoro per più di due mesi, potrà richiedere di interrompere il versamento dei contributi previdenziali fino ad un massimo di due anni, per poterli poi versare successivamente con modalità rateizzate e/o agevolate. Non più, quindi, essere costretti a versarli sempre e comunque, anche in caso di assenza forzata dal lavoro.

Viene inoltre stabilita una modifica dei requisiti dell’indennità di malattia, aumentando i beneficiari includendo anche coloro i quali abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale (limite di fatturato oltre il quale non è più necessario pagare i contributi pensionistici, in quanto relativamente alto), e disponendo che possano essere eventualmente esclusi dalla corresponsione dell’indennità soltanto i casi di durata inferiore a tre giorni. Saranno equiparate, infine, alla indennità da degenza ospedaliera i periodi di malattia derivanti da terapie oncologiche o da malattie croniche e degenerative.

In caso di maternità, il congedo con indennità viene esteso a sei mesi, dai tre attuali ed inoltre l’autonoma potrà al tempo stesso, se lo riterrà opportuno, continuare a fatturare, quindi a lavorare. La fruizione del “congedo parentale” così come sopra definito, potrà essere effettuata entro tre anni dalla nascita del figlio/a.

Disciplina dei tempi di riposo: all’interno dei contratti di collaborazione tra il datore della prestazione lavorativa ed il lavoratore autonomo, dovrà essere riconosciuto il “diritto alla disconnessione”, ossia stabilire chiaramente, e per iscritto, i periodi di riposo minimi da riconoscersi al professionista/lavoratore durante l’esecuzione della prestazione da parte dello stesso.

Inoltre

Certezza del pagamento: vengono stabiliti nuovi limiti all’interno della stesura del rapporto di collaborazione, tra cui l‘impossibilità di stabilire un pagamento delle fatture emesse oltre i 60 giorni dall’emissione (i contratti contenenti tale clausola saranno da considerarsi nulli);

Impossibilità per il committente di recedere dalla collaborazione senza un accordo con il lavoratore autonomo, senza un preavviso e senza la previsione di una somma risarcitoria;

Deducibilità totale delle spese sostenute per l’aggiornamento professionale: quindi corsi di formazione obbligatoria, aggiornamento, convegni etc, con un ampio limite di deducibilità pari a 10’000 Euro annui;

Possibilità anche per gli autonomi di partecipare ai bandi di finanziamento , fino ad ora riservati alle sole aziende, iscritte in camera di commercio: tale ultimo punto potrà per alcuni sembrare banale, ma comporta in realtà un grandissimo passo in avanti per lo sviluppo professionale in Italia e soprattutto per l’inserimento dei giovani professionisti, particolarmente nella aree economicamente più svantaggiate, i quali hanno fino ad oggi vistisi negati degli aiuti regolarmente, e disequamente, attribuiti dallo Stato per lo sviluppo delle attività imprenditoriali, trascurando le attività professionali e non valutandole, al contrario, in qualità di motore trainante per lo sviluppo dell’Eccellenza e dell’economia italiana.

La redazione

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