Certificazione energetica degli Edifici APE: attenzione alle situazioni in cui occorre rifarla
Per quanto riguarda l’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici APE, è risaputo che vige l’obbligo di compilazione e allegazione per i proprietari immobiliari e abbiamo già illustrato quando occorre farlo e cosa succede se non si adempie a tale obbligo. Stavolta invece vi diciamo quando è obbligatorio ripetere o rifare la certificazione energetica anche nel caso in cui siate già titolari di un Certificato APE.
Attestato di prestazione energetica dell’edificio APE: va rifatto dopo la fisiologica scadenza
Appare forse banale dirlo, ma l’attestato APE, a prescindere da qualsiasi cosa, va ripetuto dopo la sua fisiologica scadenza.
Vale la pena specificare che la durata legale di ogni APE è di 10 anni, quindi se in futuro decidete di vendere, comprare o affittare casa, fate bene attenzione non solo all’effettiva esistenza del documento ma anche alla data in cui esso è stato depositato, essendo quella a fare fede ai sensi di legge.
Per forza di cose ancora una simile problematica non è molto stringente, essendo la certificazione energetica un fenomeno piuttosto recente, ma sicuramente col tempo andrà intensificandosi… Tenete a portata di mano un’agenda o comunque escogitate un valido sistema per ricordarvi della futura scadenza!
Attestato di prestazione energetica dell’edificio APE: occorre ripeterlo se variano la caratteristiche energetiche dell’immobile
Nel caso in cui la vostra abitazione fosse già provvista di un attestato di prestazione energetica e subisse interventi di ristrutturazione edilizia e\o riqualificazione energetica tali da modificarne le prestazioni energetiche, comunque l’APE risulterebbe obsoleto e sarebbe obbligatoriamente da ripetere con gli adeguati aggiornamenti.
In generale, potrebbe variare la classe energetica del vostro immobile, indicata con le lettere maiuscole dalla A (con sottoclassi A4, A3, A2, A1 in ordine di prestazione crescente ovvero di consumi decrescenti) alla G.
Alla variazione della classificazione energetica dell’immobile contribuisce, fra le altre cose, il computo dei consumi legati alla climatizzazione estiva ed invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria. Non è raro tenere conto anche delle innovazioni introdotte dall’installazione e\o sostituzione di infissi, isolamento e coibentazione di muri, soffitti o pavimenti, sostituzione o installazione di nuovi generatori di calore, dispositivi per l’illuminazione, ascensori e i montacarichi.
In ogni caso l’Attestato APE deve essere ripetuto se cambiano significativamente i propri contenuti presenti nella prima parte:
classe energetica;
indice di prestazione energetica globale per l’energia prodotta sia da fonti non rinnovabili sia da fonti rinnovabili;
indicazioni – a cura del certificatore energetico – per migliorare l’efficienza dell’appartamento.
Meno probabile è che a variare siano i contenuti della seconda parte, più strettamente tecnica e volta più che altro a raccogliere dati ed informazioni utili per specialisti e addetti ai lavori.
Attestato di prestazione energetica dell’edificio APE: le sanzioni in caso di mancata ripetizione
Non ripetere la produzione dell’attestato APE ove essa sia prevista dalla normativa equivale a non effettuare del tutto l’attestazione, quindi bisogna fare estrema attenzione!
Abbiamo già descritto in questo articolo a quali sanzioni va incontro chi non produce l’APE, per comodità riportiamo di seguito una breve sintesi.
Costruttori diretti di immobili e successivi proprietari rischiano una sanzione economica da 3mila a 18mila euro.
Se è assente l’APE in un atto di compravendita immobiliare si applica una multa da 3mila a 18mila euro a entrambi i soggetti della transazione.
Se manca l’attestato in una stipula di locazione immobiliare sia il proprietario sia il locatario rischiano un’ammenda da 300 a 1.800 euro.
Neanche i consulenti possono dormire sonni tranquilli… Il certificatore energetico che rilasci un attestato APE senza rispettare i criteri determinati dalla normativa obbligatoria può pagare una sanzione amministrativa minima di 700 euro e una massima di ben 4200 euro. Oltre al danno economico, questi subisce una segnalazione all’Ordine professionale di competenza e può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari.
Insomma, ancora una volta vogliamo porre l’accento sull’importanza della certificazione energetica, non tanto per le pur significative questioni amministrative, quanto per il concetto di evoluzione della stessa.
Mai si deve intendere l’APE come un noioso adempimento amministrativo da svolgere una tantum, piuttosto lo si veda come una testimonianza oggettiva che accompagna l’edificio nella sua vita d’esercizio durante la quale si auspica un crescente miglioramento dell’efficienza energetica.
Vi invitiamo come sempre a comunicarci eventuali considerazioni al riguardo, saremo lieti di esaminare qualsiasi aspetto! Fateci pervenire vostri commenti, considerazioni e richieste di pareri.
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