Perdita della detrazione fiscale del 50% – Gli errori più frequenti e i rimedi per recuperarla
Attenzione agli errori più frequenti che comportano la perdita – a volte anche totale – della detrazione fiscale del 50% sui lavori di ristrutturazione edilizia!
Nella maggioranza dei casi si tratta di imperfezioni non eclatanti, solo formali, che però sono le più subdole proprio perché poco vistose e quindi a notarle è solo… l’Agenzia delle Entrate, in un momento che potrebbe rivelarsi ormai tardivo.
Vediamo allora quali sono le categorie principali degli errori che possono essere commessi durante la richiesta della detrazione fiscale del 50%.
La mancata esibizione delle fatture e il “terribile” bonifico parlante
Sembra il titolo di un episodio a fumetti, invece c’è poco da scherzare…
Una banale omissione, magari dovuta a distrazione o dimenticanza e non a malafede – è la mancata esibizione delle fatture relative ai lavori di ristrutturazione edilizia.
Ebbene, se dovesse malauguratamente accadere di non riuscire a presentarla nei tempi prestabiliti, decade completamente il diritto al beneficio del bonus del 50%.
Una semplicissima raccomandazione che ci sentiamo di dover fare è di richiedere sempre la fattura alle ditte appaltatrici dei lavori di ristrutturazione e, in più, di dar loro una scadenza oltre la quale non andare per ricevere nelle proprie mani tale documento fiscale. Per il committente è meglio evitare di accodare le proprie scadenze alle vicissitudini della ditta, che può sempre avere contrattempi, ritardi e imprevisti vari.
Inoltre, riservarsi un buon margine di tempo fra la ricezione della fattura e la presentazione della stessa permette di verificare che sia compilata correttamente, ossia che riporti la giusta tipologia dei lavori edili effettivamente eseguiti e sia coerente con le spese realmente sostenute.
Un elemento di pari importanza è il cosiddetto bonifico parlante, il solo ed unico metodo di pagamento ammesso dalla Agenzia delle Entrate per beneficiare della detrazione del 50% sulle ristrutturazioni immobiliari.
Perché la dicitura parlante? Questa tipologia di bonifico richiede la compilazione di un particolare modulo su cui sono riportate delle informazioni specifiche che non si trovano nei moduli dei bonifici ordinari, e in particolare:
- la causale del versamento corredata del riferimento alla norma relativa alla detrazione fiscale d’interesse del richiedente;
- il codice fiscale del soggetto pagante;
- il codice fiscale o numero di partita iva del beneficiario del pagamento.
Ma la differenza sostanziale è nel fatto che, tramite questo speciale bonifico, gli istituti bancari (o le Poste) possono operare la ritenuta d’acconto stabilita nel 4% dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori di ristrutturazione.
Tale operazione è imprescindibile per ottenere la detrazione fiscale del 50%, quindi, poiché non può avvenire quando si paga con un bonifico ordinario, chi (avventatamente) sceglie quest’ultimo metodo di pagamento, va incontro al rifiuto della richiesta di agevolazione fiscale.
Cosa fare dopo il patatrac?
Se ci si accorge in tempo utile (per questo bisogna sollecitare l’emissione della fattura alle ditte!), in caso di versamento già effettuato con bonifico ordinario, si dovrà annullare il pagamento, si attenderà la restituzione della somma versata, e a quel punto si potrà rifare il pagamento attraverso il modello di bonifico parlante.
Pagamento con modulo corretto e causale errata
Questo errore è meno grave rispetto al precedente e, spesso, è graziato dall’Agenzia delle Entrate, purché sia riconosciuta la buona fede nello sbaglio e non un modo per pagare meno tasse…
L’esempio classico è quello di confondere la spunta della causale relativa alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie con quella inerente al risparmio energetico…
Ciò non comporta (più) particolari conseguenze, a patto che si possa operare, come già detto, la ritenuta del 4%. Poiché tale importo quasi sempre è lo stesso nell’uno o nell’altro caso, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare che taglia la testa al toro e garantisce la conservazione del diritto alla detrazione in caso di errore formale o evidente distrazione.
Lavori non in conformità (abusivi) con le norme urbanistico-edilizie
Può sembrare superfluo, ma per poter beneficiare della detrazione del 50% occorre che I lavori di ristrutturazione edilizia effettuati non siano… abusivi.
Meno genericamente, occorre che tutte le opere e gli interventi riportati nella richiesta di detrazione fiscale rispettino le norme urbanistiche ed edilizie specifiche del Comune di competenza.
È imperativo rivolgersi a una ditta – meglio anche a un consulente – del posto o che abbia contatti con specialisti locali, poiché può succedere che il particolare Comune richieda di presentare delle apposite pratiche prima che si apra il cantiere, pena la perdita del diritto al bonus del 50%
In alternativa, è possibile operare un ravvedimento tardivo presentando una richiesta di sanatoria. Una volta verificata la correttezza formale e sostanziale della pratica, il committente vedrà regolarizzarsi la sua posizione in termini di rispetto della normativa urbanistico-edilizia e tornerà titolare del diritto di cui sopra.
Infrazione delle norme sulla sicurezza e violazione degli obblighi contributivi
Sia le norme sulla sicurezza nei cantieri sia le prescrizioni relative al contributi previdenziali e di altro genere sono obbligatorie per tutte le imprese e gli operatori che intervengono nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
Una qualsiasi inadempienza a tali regole comporta il totale decadimento del diritto alla detrazione.
Come tutelarsi? Il committente, soprattutto se privato, non può e non deve essere tenuto alla conoscenza delle leggi di cui sopra né tantomeno al controllo dell’osservanza delle stesse da parte dei soggetti coinvolti; è sufficiente che si faccia rilasciare da questi ultimi una dichiarazione di osservanza della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contributivi, ufficialmente riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate.
Mancato invio della comunicazione (ove prevista) alla Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza
La comunicazione preventiva alla ASL è obbligatoria in questi casi:
- a) apertura di cantieri di cui all’art. 90, comma 3 del D. Lgs. n° 81/2008;
- b) apertura di cantieri che, pur se inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno.
Quando tale adempimento è obbligatorio e non viene rispettato, decade integralmente il diritto di usufruire della detrazione fiscale del 50%.
Occorre assolutamente sapere (e accorgersi) di tale rischio prima che inizino i lavori perché dopo il loro inizio non è possibile porre alcun rimedio.
Le insidie non finiscono ancora qui, ma porre l’attenzione su quanto elencato mette al riparo chi legge da errori e conseguenze economiche negative per quel che concerne una elevata percentuale di casi. Invitiamo a leggere anche un altro articolo in cui si parlava di diverse tipologie di errori da evitare quando si effettuano ristrutturazioni edilizie.
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